| A partire dal 1° luglio 2026 vengono introdotte nuove modalità di erogazione delle prestazioni, che si affiancano alla rendita vitalizia e alla liquidazione in forma di capitale. L’iscritto potrà scegliere tra:
? rendita a durata definita, stabilita in un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata in base al rapporto tra il montante accumulato alla data di erogazione e il numero di anni residui. La vita attesa residua è determinata sulla base della speranza di vita ISTAT, riferita all’età dell’aderente al momento dell’esercizio dell’opzione;
? rendita con prelievi liberamente determinabili, che possono essere richiesti nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita;
? rendita mediante erogazione frazionata del montante accumulato, per un periodo non inferiore a cinque anni. La COVIP definirà la periodicità e il numero minimo di rate.
In caso di morte del beneficiario prima del termine della durata, il montante residuo potrà essere riscattato dai soggetti indicati dall’iscritto.
Alle nuove prestazioni (rendita a durata definita, prelievi periodici ed erogazione frazionata), incluso il riscatto dei superstiti, si applica il regime fiscale già previsto per le prestazioni in capitale: è imponibile l’importo al netto della parte relativa ai redditi già assoggettati a imposta. La parte imponibile è tassata in via ordinaria, ad eccezione dell’erogazione frazionata, per la quale si applica una ritenuta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione, fino a una riduzione massima del 5%. |