PREVIDENZA COMPLEMENTARE PIU’ VANTAGGI, PIU’ FLESSIBILITA’, NUOVE TUTELE – LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

 

La Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 202 e seguenti, legge n. 199/2025) introduce una vera e propria mini-riforma della Previdenza Complementare, con l’obiettivo di rafforzarne la convenienza fiscale, ampliare le modalità di utilizzo del montante accumulato e favorire una maggiore adesione da parte dei Lavoratori.

 

Le principali novità riguardano l’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi, l’aumento della quota di prestazione erogabile in capitale, l’introduzione di nuove forme di rendita più flessibili – tra cui una rendita a durata definita – nonché il rafforzamento del meccanismo del silenzio-assenso per l’adesione automatica ai fondi di previdenza complementare.

 

Di seguito riepiloghiamo le principali disposizioni introdotte, evidenziandone gli aspetti di maggiore interesse per le Colleghe e i Colleghi e le ricadute sulle scelte previdenziali individuali.

 

CRESCE LA DEDUCIBILITA’ FISCALE DEI CONTRIBUTI

 

La prima novità è l’innalzamento, con decorrenza dal periodo d’imposta relativo all’anno 2026, del limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare.

 

La legge di bilancio 2026 innalza tale limite annuo a 5.300 euro, rispetto alla precedente soglia di 5.164,57 euro.

 

Il beneficio della deducibilità riguarda sia i contributi volontari sia quelli dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Ai fini del computo del limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro nei cosiddetti fondi interni aziendali costituiti in conti individuali, mentre non si tiene conto del TFR annualmente destinato ai fondi pensione e alla previdenza complementare.

 

Del nuovo limite deve tenersi conto anche nel caso dei lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, sempre a partire dal periodo d’imposta 2026. Per questi lavoratori resta confermata la possibilità di beneficiare, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, di una deduzione maggiorata, pari alla differenza tra i contributi versati nei primi cinque anni e i relativi limiti annui di deducibilità, fermo restando che tale maggiorazione non può superare, per ciascun anno, la metà del limite annuo di deducibilità.

 

PIU’ CAPITALE AL MOMENTO DELLA PENSIONE

 

La seconda rilevante novità riguarda l’innalzamento del limite d’importo erogabile in capitale.

 

Attualmente la prestazione in capitale può essere erogata al massimo per il 50% del montante accumulato (c.d. semicapitalizzazione), salvo il caso in cui la rendita vitalizia, calcolata sul 70% del montante, risulti inferiore alla metà dell’assegno sociale (pari a 546,24 euro mensili nel 2026), ipotesi in cui è possibile ricevere l’intera prestazione in capitale.

 

La legge di bilancio 2026 innalza tale limite dal 50% al 60% del montante accumulato.

 

NUOVE FORME DI RENDITA e PIU’ FLESSIBILITA’ NELLA SCELTA

 

A partire dal 1° luglio 2026 vengono introdotte nuove modalità di erogazione delle prestazioni, che si affiancano alla rendita vitalizia e alla liquidazione in forma di capitale. L’iscritto potrà scegliere tra:

 

? rendita a durata definita, stabilita in un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata in base al rapporto tra il montante accumulato alla data di erogazione e il numero di anni residui. La vita attesa residua è determinata sulla base della speranza di vita ISTAT, riferita all’età dell’aderente al momento dell’esercizio dell’opzione;

 

? rendita con prelievi liberamente determinabili, che possono essere richiesti nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita;

 

? rendita mediante erogazione frazionata del montante accumulato, per un periodo non inferiore a cinque anni. La COVIP definirà la periodicità e il numero minimo di rate.

 

In caso di morte del beneficiario prima del termine della durata, il montante residuo potrà essere riscattato dai soggetti indicati dall’iscritto.

 

Alle nuove prestazioni (rendita a durata definita, prelievi periodici ed erogazione frazionata), incluso il riscatto dei superstiti, si applica il regime fiscale già previsto per le prestazioni in capitale: è imponibile l’importo al netto della parte relativa ai redditi già assoggettati a imposta. La parte imponibile è tassata in via ordinaria, ad eccezione dell’erogazione frazionata, per la quale si applica una ritenuta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione, fino a una riduzione massima del 5%.

 

SILENZIO – ASSENSO: ADESIONE PIU’ RAPIDA ALLA PREVIDENZA

 

La quarta novità riguarda il rafforzamento del meccanismo di silenzio-assenso per l’adesione alle forme di previdenza complementare dei dipendenti del settore privato.

 

A partire da luglio 2026, i lavoratori di prima assunzione saranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare, salvo espressa rinuncia da esercitare entro 60 giorni (in luogo dei sei mesi attualmente previsti). L’iscrizione avrà efficacia retroattiva dalla data di assunzione.

 

Il silenzio-assenso produrrà effetti anche sul versamento dei contributi, sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore (salvo il caso in cui, per quest’ultimo, la retribuzione annua lorda sia inferiore al valore dell’assegno sociale, pari a 546,24 euro mensili nel 2026).

 

È inoltre previsto che il lavoratore possa devolvere anche solo parzialmente alla previdenza complementare gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, qualora ciò sia previsto dal contratto o accordo collettivo.

 

Il meccanismo del silenzio-assenso si applica anche ai lavoratori non di prima assunzione: in tal caso il datore di lavoro deve fornire informativa sugli accordi collettivi applicabili e verificare le scelte previdenziali già compiute dal lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione. In assenza di scelta entro 60 giorni, l’adesione alla previdenza complementare si realizzerà automaticamente anche con riferimento al nuovo rapporto di lavoro.

 

L’IMPEGNO DELLA FALBI AL TAVOLO NEGOZIALE

 

Se da un lato l’incremento della deducibilità fiscale è immediatamente operativo, dall’altro lato l’aumento della percentuale di capitale erogabile e l’introduzione delle nuove modalità di rendita richiedono un adeguamento del Regolamento del Fondo e i conseguenti passaggi di confronto sindacale.

 

La FALBI si adopererà con determinazione, anche attraverso il tavolo tecnico già esistente, affinché tutte le novità introdotte dalla legge di bilancio e di interesse per le Colleghe e i Colleghi vengano recepite e rese operative nel più breve tempo possibile, garantendo che ogni miglioramento normativo si traduca rapidamente in benefici concreti per le Lavoratrici e i Lavoratori iscritti al Fondo.

 

In tale contesto vi ricordiamo, infine, che per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento è possibile rivolgersi ai nostri tecnici esperti FALBI in materia di previdenza complementare (Massimo Vetrano – NA e Mauro Pellegrini – BAN), scrivendo alla casella funzionale fpc@falbi.it.

 

Roma, 15 gennaio 2026

 

La Segreteria Nazionale

FALBI

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