Codice etico – Guidelines BCE

Falbi e Sibc hanno richiesto alla Banca, in premessa, una maggiore attenzione sulle questioni decise a Francoforte, che hanno ripercussioni sempre più pesanti sulle attività delle Colleghe e dei Colleghi in Banca d’Italia.

 

Difatti, la Banca dichiara ancora una volta di essere “pressata” affinché applichi– non senza un accordo con il Sindacato – regole molto restrittive, in tema di rapporti con soggetti esterni, investimenti finanziari e conflitti di interesse, derivanti dalle Guidelines della BCE.

 

Abbiamo richiesto alla Banca notizie sulla rilevanza di comportamenti scorretti posti in essere dal momento in cui è stato sottoscritto il precedente accordo sull’argomento. Al riguardo, abbiamo anche fatto presente che la farraginosità delle norme ha prodotto in molti colleghi la violazione inconsapevole di obblighi di “comunicazione ex post” di dubbia utilità, che rappresenterebbero peraltro la stragrande maggioranza delle violazioni registrate. Sarebbe pertanto auspicabile una semplificazione e riduzione degli obblighi di comunicazione di operazioni non vietate in alcun modo.

 

Riportiamo di seguito le nostre considerazioni sui testi proposti:

  • Rapporti con i soggetti esterni: le prescrizioni devono valere solo per gli incontri di lavoro e limitatamente ai soggetti del settore dei mercati finanziari. Va inoltre operata una netta differenziazione delle prescrizioni tra chi si occupa di politica monetaria e il resto del personale.
  • Trattamento delle informazioni: occorre definire l’ambito di applicazione delle informazioni che il dipendente può utilizzare nella vita privata;
  • Princìpi in materia di investimenti finanziari privati: l’argomento è molto rilevante, a causa delle restrizioni che imporrebbero a tutti i dipendenti di compiere le operazioni finanziarie in un orizzonte di medio-lungo termine. Inoltre, verrebbe posto in essere un periodo di 30 giorni in cui nessuno potrebbe dismettere investimenti senza richiederne l’autorizzazione alla Banca. È sufficiente prescrivere cautela e moderazione per gli investimenti finanziari e semplicemente informare la Banca in caso di dismissioni, entro 30 giorni, di investimenti.
  • Operazioni di natura critica: a nostro avviso i titoli governativi, che restano oggi l’unico strumento di investimento a basso rischio e con una certa remunerazione, vanno esclusi dall’elenco delle operazioni critiche, considerata anche la loro diffusione nella tradizione di investimento della popolazione italiana; a maggior ragione, vanno considerati diversamente quei titoli di Stato (es. i recentissimi BTP Valore) che essendo destinati unicamente al mercato retail, non sono assimilabili a quelli su cui si scaricano le decisioni di politica monetaria;
  • Investimenti finanziari privati: occorre individuare le persone soggette a restrizioni, circoscrivendolo esclusivamente a coloro i quali lavorano direttamente in attività “sensibili”; occorre, inoltre, aumentare la soglia di 10.000€ mensili, oramai inadeguata, a causa dell’incremento dell’inflazione;
  • Conflitti di interesse a seguito di cessazione dal servizio: anche in questo caso occorre definire puntualmente le persone soggette alla restrizione.
  • Obblighi di comunicazione della Banca. Considerata la difficoltà nel tenersi aggiornati rispetto alle normative e agli obblighi conseguenti, è opportuno che la Banca esponga in modo chiaro, attraverso una pagina intranet dedicata, i vincoli esistenti per singolo strumento (azioni bancarie, azioni non bancarie, titoli di Stato, ecc.) in modo che ogni collega, prima di effettuare una scelta di investimento, possa verificare di non incorrere in obblighi di alcun tipo.
  • Obblighi di comunicazione dei colleghi. Resta naturalmente ferma la convinzione che l’eccesso di obblighi di comunicazione costituisca una debolezza della normativa, che andrebbe pertanto semplificata riducendo le comunicazioni ex post per operazioni perfettamente ammesse.

 

In ogni caso, le restrizioni, che hanno impatto sulle attività finanziare delle colleghe e dei colleghi, andranno adeguatamente compensate sul piano economico. Per quanto concerne i periodi di astensione, per il personale cessato, prima di assumere incarichi esterni, essi vengono già adeguatamente remunerati sia in BCE che in altre banche centrali e autorità. Occorre quindi prevedere un criterio per compensare una importante privazione di libertà.

 

La Banca interverrà sui testi e la materia sarà oggetto di ulteriore incontro in futuro.