L’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente all’interpello promosso da un ricorrente “pilota” sostenuto da tutti i Sindacati della Banca d’Italia.
Nella motivazione l’Agenzia ha ritenuto che:
- nel caso di specie, si applica il regime di tassazione dei fringe benefit ex art. 51, comma 4, lett. b) in quanto “l’Istante ha acquisito la qualifica di socio della CSR ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto in quanto dipendente di Banca d’Italia e che il mutuo è stato concesso in virtù di tale rapporto associativo. In sostanza, ancorché non erogato direttamente dal datore di lavoro, il prestito in questione è stato concesso da un soggetto terzo “in relazione al rapporto di lavoro” in essere con la Banca d’Italia”;
- non è possibile “optare” per l’applicazione della disciplina prevista dal comma 3 del citato articolo 51 (tassazione al valore normale alla data di concessione del mutuo).
La risposta è a dir poco deludente. Essa è enunciata senza un’adeguata motivazione, salvo il richiamo a non più attuali interpretazioni di legge.
Ora, come previsto nel percorso inizialmente delineato, va avviato il contenzioso tributario contro l’Agenzia delle Entrate, essendo del tutto illogica la conclusione cui è pervenuta.
Andremo avanti per ottenere giustizia fiscale.