INCONTRO DEL 2 DICEMBRE 2021 DEFINIZIONE DEL CODICE ANTIMOLESTIE

Si è tenuto nella giornata odierna il previsto incontro per procedere tra Sindacati e Banca ad una congiunta valutazione del Codice Antimolestie da adottare all’interno dell’Istituto.

 

Abbiamo, nell’occasione, ribadito che è interesse della FALBI procedere con speditezza alla definizione del Codice anche in considerazione del ritardo accumulato anche rispetto ad altre realtà lavorative che hanno già provveduto a dotarsi di tale importante strumento.

 

Così come abbiamo ribadito che il Codice dovrà avere una visione complessiva della questione che deve, ovviamente, partire dalle molestie di natura sessuale, ma che deve estendersi a tutte quelle altre forme di molestie che deteriorano significativamente la qualità della vita sul posto di lavoro e avvelenano l’ambiente.

In occasione dell’incontro la Banca ci ha consegnato un testo su cui poter sviluppare il confronto.

 

Rispetto a tale testo abbiamo ritenuto di avanzare nostre prime osservazioni che di seguito sintetizziamo:

 

RUOLO DEL GESTORE DELLE DIVERSITA’

L’individuare la figura del gestore della diversità come responsabile comporta la definizione della sua indipendenza e terzietà e, in tal senso, il suo inquadramento all’interno delle funzioni del personale non rappresenta una garanzia. Per promuovere iniziative e progetti tesi alla promozione dei valori a cui si ispira il codice gli deve essere assicurata disponibilità di risorse, umane e finanziarie (un budget a disposizione) e deve riferire annualmente, con una relazione scritta, ai Capi del personale: deve essere prevista la medesima informativa anche alla CPO. Va aggiunto che deve promuovere un’azione di monitoraggio anche al fine di valutare l’efficacia del Codice, anche a fini statistici.

 

ATTIVAZIONE PROCEDURA INFORMALE

Occorre prevedere che il ricorso al Gestore avvenga sempre in forma scritta, anche mediante l’istituzione di una casella funzionale dedicata. La segnalazione per quanto riservata deve essere tracciata.

 

Deve essere previsto l’accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso da trattare e il Gestore si relaziona, ove necessario, con le figure preposte alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, perché uno dei principali obblighi previsti dalla legge è che le molestie siano inserite nei rischi specifici ai fini della salute e sicurezza sul lavoro (vanno integrati in tal senso l’attività di valutazione dei rischi e il piano di sicurezza aziendale).

 

Va prevista la durata della procedura informale, che non può eccedere i 90 giorni.

 

Va prevista la possibilità di adottare misure, anche temporanee, per evitare ritorsioni nei confronti della vittima.

 

ATTIVAZIONE PROCEDURA FORMALE

La denuncia formale va inviata anche al Gestore della diversità e possono essere coinvolte le funzioni specifiche di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Vanno esplicitate le principali misure che possono essere adottate per sanzionare il colpevole qualora se ne accerti la responsabilità. Va esplicitato l’intervento e il ruolo della Commissione di disciplina.

 

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Va menzionato esplicitamente il rispetto del GDPR in tema di protezione dei dati personali. Andrebbe esplicitato che per le segnalazioni che arrivano al Gestore della diversità è lui il Responsabile del trattamento o comunque va esplicitato il Responsabile del trattamento nel tema delle molestie.

 

Andrebbe inserito un articolo in chiusura sull’entrata in vigore del codice e le successive modifiche stabilendo che “Il presente Codice entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Intranet aziendale, dopo la sottoscrizione dell’accordo con le organizzazioni sindacali”.

 

La Banca ha l’obbligo di monitorare periodicamente i risultati ottenuti con l’adozione del Codice, anche in esito alla relazione annuale del Gestore e suggerisce le necessarie modifiche e/o integrazioni, in accordo con le parti sindacali e la CPO.

 

La Delegazione Aziendale, al termine dell’incontro, ha dichiarato di aver registrato le nostre osservazioni e proposte che saranno oggetto di valutazione da parte della Banca, riservandosi una risposta in occasione del prossimo incontro.